La Castagna serinese ha ottenuto il riconoscimento entrando a pieno titolo fra i prodotti agroalimentari di qualità a livello europeo e rappresentando in tal modo l'Italia e l'Irpinia nel mondo IGP Castagna di Serino e Marrone di Serino
Presentata il 7-7-2018
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea (GUUE) del 28 febbraio (C75) la domanda di registrazione della denominazione “Marrone di Serino/ Castagna di Serino”, ai sensi del Regolamento comunitario CE n. 1151/12, relativo alla protezione delle denominazioni d’origine tipiche dei prodotti agroalimentari.
Inaugurazione Palazzo Macchiarelli Montoro AV o5-o5-2017
Giovedì 17 novembre 2016 a Summonte Incontro dal titolo
“La crisi della castanicoltura:
quali prospettive per il futuro?”
Bariselli M., Bugiani R.- Terra è Vita n. 42-2016 24.10.2016
L’Associazione Castanicoltori Campani, all’interno di un Progetto d’intervento territoriale co-finanziato dalla Regione Campania ai sensi della L.R. n.04/02, promuove e organizza, in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, con l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio Nazionale delle Ricerche e con la soc. Oasis srl e con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Avellino e del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Avellino, un corso di formazione per Tecnici ed Aziende Agricole in Castanicoltura dal tema Gestione Integrata e Biologica del castagneto, in data 29 giugno 2016 alle ore 14.00, presso la Sede del CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Avellino, alla via Pironti 1/b in Avellino.
Alla fine del corso, a ogni partecipante, sarà rilasciato un attestato valido per l’acquisizione di Crediti Formativi Professionali, per gli iscritti all’Ordine e/o all’Albo, e per l’eventuale fruizione di punteggi aggiuntivi per i rappresentanti diAziende Agricole che intendano presentare istanze di partecipazione ai nuovi bandi del PSR Campania 2014-2020, come ad esempio “Primo Insediamento –M04”, “Ammodernamento delle Aziende Agricole – M06”.
Essendo un corso con numero di posti limitato, si chiede preventiva comunicazione di adesione mediante compilazione del modulo di partecipazione in allegato, da inviare entro e non oltre le ore 12,00 del 29 Giugno 2016 all’indirizzo e-mail dell’Associazione Castanicoltori Campani: assocastagna@gmail.com.
Si ricorda che la quota di partecipazione per le Aziende Agricole associate all’Associazione Castanicoltori Campani e per gli iscritti agli ordini professionali ammonta ad € 10,00 a partecipante e che per le adesioni rientranti in altre categorie è pari ad € 40,00 a partecipante. Il pagamento della suddetta quota potrà avvenire o mediante bonifico bancario (alle coordinate e con le modalità presenti nel modulo di adesione in allegato) o presso la segreteria organizzativa dell’Associazione Castanicoltori Campani allestita, dalle ore 14.00 del 29.06.2016, presso la Sala Convegni "Montevergine" della Regione Campania.
Si tiene in questi giorni, l'incontro tra una delegazione di castanicoltori Portoghesi, guidata dal presidente dell'Associazione Castanicola Portoghese. La visita ha come obiettivo il confronto sulle problematiche della castanicoltura dei due paesi Paesi Europei. Oggi il Prof. Jose Iaranjo ha incontrato il Dott. Davide Della Porta, Presidente dell'Associazione Castanicoltori Campani.
E’ finalmente legge la norma sulla combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci potature o ripuliture in loco.
L’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale (articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152) per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla
Terra dei fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. La norma precisa che di
tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del
Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Nel salutare con molta soddisfazione la nuova disposizione - che riconosce la sostanziale differenza tra le attività di gestione dei rifiuti e le consuetudinarie pratiche agricole di gestione sul
luogo di produzione di piccoli quantitativi di scarti vegetali – appare indispensabile ed urgente che i Comuni elaborino le ordinanze per disciplinare a livello locale le corrette modalità di
gestione di tali attività.